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MANOVRA D'ESTATE 2009 L'esperto risponde
 
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Il quesito del giorno - Un tetto per «scoperti» e «spese»

di Angelo Busani

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17 luglio 2009

Sono legittime le commissioni di massimo scoperto per il caso del saldo del cliente a debito per oltre 30 giorni continuativi?
Più in generale, poi, quali sono i termini per l'entrata in vigore delle norme della manovra d'estate sul massimo scoperto e, infine, quali commissioni rimangono ancora possibili?

Risposta
I dubbi sull'argomento sono iniziati con l'articolo 2-bis del Dl 185/08 (quale risultante dalla conversione operata dalla legge 2/09) che ha sancito la nullità:
- delle commissioni di massimo scoperto (Cms) se il saldo del cliente risulta a debito per meno di 30 giorni continuativi;
- delle Cms applicate per utilizzi in assenza di fido;
- delle commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi;
- delle commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi, indipendentemente dal l'effettivo prelevamento.

In quest'ultima ipotesi, peraltro, la clausola è legittima se commissione e tasso debitore sono predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Con il Dl 78/09 – nella versione in vigore, dal 1° luglio scorso – viene specificato che questo omnicomprensivo ammontare non potrà superare lo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento. Negli emendamenti presentati alla Camera (si veda, nella scheda, il testo dell'articolo 2 ricostruito in base alle modifiche proposte) viene compreso in questo 0,5% quanto eventualmente richiesto dalla banca a titolo di corrispettivo per sconfinamenti oltre l'affidamento richiesto.

Sono dunque tuttora legittime, sulla base del decreto legge 78/09:

1) le commissioni di massimo scoperto per il caso del saldo del cliente a debito per oltre 30 giorni continuativi (in questa ipotesi non c'è il limite dello 0,5% sull'ammontare dell'importo affidato);

2) le commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento, a condizione che la commissione e il tasso debitore siano predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e comunque in misura non superiore allo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo del l'affidamento;

3) le commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi.
Altresì, dovrebbe non dar luogo a problemi di validità la clausola per effetto della quale il tasso debitore si innalza se il cliente sconfina rispetto ai limiti del fido; e pure la clausola che impone una commissione (ad esempio: 3 euro al giorno per ogni mille euro di sconfino) nel caso in cui la banca tolleri che il cliente mandi in rosso il conto non affidato. Infatti, la nullità riguarda le Cms applicate per utilizzi in assenza di fido (quindi le clausole che permettevano alla banca il prelievo di una commissione percentuale sul l'importo massimo utilizzato) ma non altre forme commissionali che prescindano da questo calcolo percentuale sul massimo scoperto.

Il tetto dello 0,5% sarà vigente dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione; non è chiaro se riguarderà solo i giorni del trimestre restanti dopo il giorno di entrata in vigore oppure se comprenderà anche la parte già trascorsa del trimestre (ma in questo caso si avrebbe una discutibile applicazione retroattiva).

Una considerazione più generale è poi quella che concerne l'impatto della cessazione di questi proventi, che sono di notevole rilevanza sui bilanci bancari: è presumibile attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull'innalzamento dei tassi, ma con il rischio che i conti affidati e non utilizzati diventino di gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto eccetera) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi.

17 luglio 2009
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